Il titolare del trattamento, dopo aver condotto la valutazione dei rischi prevista all’art.32, procede con la valutazione di impatto prevista all’art.35 del GDPR
La valutazione di impatto, a differenza della valutazione dei rischi che è obbligatoria in tutte le circostanze, deve essere effettuata in presenza di rischi che possono compromettere i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
A differenza della valutazione dei rischi che riguarda l’accesso non autorizzato, la distruzione volontaria, la divulgazione non autorizzata e il trafugamento per fini impropri, la valutazione serve a comprendere quali trattamenti e quali tipologie di operazioni possono danneggiare l’individuo.
Facendo riferiento all’art. 35 del GDPR la valutazione di impatto va effettuata quando:
Nell’Organizzazione viene effettuata una valutazione sistematica e ampia degli aspetti personali riguardanti le persone fisiche basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e su cui si fondano le decisioni che producono effetti giuridici sulla persona fisica o che in modo analogo influenzano in modo significativo la persona fisica.
Le Linee Guida al GDPR inoltre specificano che il titolare del trattamento può analizzare in concreto l’effettiva esistenza delle seguenti condizioni per procedere con la Valutazione di impatto privacy (VIA):