GDPR - Diritti degli interessati

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (ART. 20)

Quando parliamo di portabilità dei dati ci riferiamo alla possibilità che i dati personali, in formato strutturato (tabelle, database, elenco ecc), possano essere trasferiti dal titolare del trattamento ad un altro titolare del trattamento indicato dall’interessato.
Il titolare del trattamento non può opporsi a questo trasferimento di dati ad un altro titolare. Abbastanza illuminante è l’esempio relativo alle compagnie telefoniche. Se l’interessato è intenzionato a cambiare gestore telefonico (titolare del trattamento) ebbene può richiedere al proprio gestore telefonico di inviare i propri dati personali ad un altro gestore telefonico indicato.
Il concetto di “libera circolazione dei dati” è molto evidente proprio nell’esercizio della portabilità. Il diritto alla portabilità dei dati può essere esercitato a condizione che i dati siano stati rilasciati con il consenso al trattamento oppure siano stati rilasciati per un obbligo contrattuale. Il diritto può essere esercitato se le condizioni tecniche del titolare lo consentono.
Condizioni tecniche della portabilità e dati strutturati
I limiti alle condizioni tecniche che permettono il trasferimento può consistere talora in una mancanza di uniformità dei database che ospitano i dati personali. La struttura del database del titolare originario potrebbe essere molto differente da quella del database del titolare successivo.
Il formato strutturato di cui parla il GDPR verosimilmente corrisponde ad un formato tabellare nel quale sono registrati i dati che costituiscono il “record” utente.