A differenza di quanto accadesse prima dell’entrata in vigore del GDPR con il “consenso” al centro di tutto l’universo privacy, oggi l’attenzione si è spostata verso l’Informativa. Una completa, semplice e schematica informativa può prevenire davvero tanti problemi nel caso in cui insorgessero delle incomprensioni e delle contestazioni nel rapporto tra Titolare del trattamento e interessato.

Art. 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato prevede l’applicazione dell’art. 13 del GDPR. Tale articolo sancisce il diritto all’informazione e alla trasparenza che l’interessato vanta nei confronti del Titolare del trattamento.
Le informazioni vengono rese tramite il documento dell’informativa reso disponibile all’interessato. Tale documento informa l’interessato in merito al trattamento e alle sue caratteristiche:
  • dati del titolare del trattamento
  • dati del responsabile della protezione dei dati
  • finalità del trattamento
  • categorie di dati trattati
  • base giuridica del trattamento
  • eventuali interessi legittimi perseguiti
  • destinatari e categorie di destinatari
  • il trasferimento di dati all’estero
La trasparenza e la semplicità alla base dell’informativa del GDPR
In aggiunta a tali informazioni, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

 

  • il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  • l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  • l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  • il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  • se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
  • l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.