CONFERIMENTO DI INCARICO AL DPO

Il ruolo di DPO può essere ricoperto da un dipendente del titolare o del responsabile (non in conflitto di interessi) che conosca la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti dei dati personali.
L’incarico può essere anche affidato a un consulente esterno, purchè garantisca l’effettivo assolvimento dei compiti che il Regolamento (UE) 2016/679 assegna a tale figura.
Il DPO scelto all’interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione, mentre quello scelto all’esterno, che dovrà avere le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto di servizi.
Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno indicare espressamente i compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto.
Il ruolo di DPO può essere ricoperto da un dipendente del titolare o del responsabile (non in conflitto di interessi) che conosca la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti dei dati personali.
L’incarico può essere anche affidato a un consulente esterno, purchè garantisca l’effettivo assolvimento dei compiti che il Regolamento (UE) 2016/679 assegna a tale figura.
Il DPO scelto all’interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione, mentre quello scelto all’esterno, che dovrà avere le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto di servizi.
Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno indicare espressamente i compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto.