Il nuovo Regolamento Europeo definisce la “violazione di dati personali” come la: “violazione della sicurezza da cui deriva la perdita dell’integrità del dato e/o l’accesso abusivo e/o la compromissione dei dati, con conseguente danno per l’interessato.
Navigazione in rete e Log Management
Gli accessi ai dati non possono essere indiscriminati. Gli autorizzati non possono poter fare tutto sul database, il loro accesso deve essere disciplinato in maniera chiara e rimanere sotto la lente vigile di un software di rete che permette di registrare qualunque operazione grazie all’impiego di software di Log Management.
A tele riguardo è importante ricordare che il software di log management, software che permette di rilasile a tutte le operazioni compiute, è previsto dal Provvedimento del Garante sull’Amministratore di Sistema. Anche le operzazioni compiute dall’amministratore di sistema devono essere registrate in maniera tale da poter ricostruire eventuali responsabilità in caso di data breach.
Comportamento successivo all’episodio
In questi casi il titolare del trattamento deve darne comunicazione ufficiale al Garante e agli interessati entro 72 ore dalla scoperta dell’evento (che deve essere dimostrabile), e comunque “senza ingiustificato ritardo”.
Se la violazione dei dati personali viene effettuata da un trattamento effettuato da un responsabile del trattamento, le 72 ore decorrono dal momento in cui il titolare viene informato dal responsabile.
Nel caso si manifesti la violazione di dati personali, le linee guida, sulla base dell’art. 34, ricordano che devono sempre essere privilegiate modalità di comunicazione diretta con i soggetti interessati (quali email, SMS o messaggi diretti).